STATUTO



Art. 1 - Costituzione e sede

� costituita con sede in Livorno, l'associazione denominata "ARTE A LIVORNO... E OLTRE CONFINE".
La sede coincider� con la residenza del Presidente in carica.


Art. 2 - Natura e Scopo

L' Associazione � apolitica, non ha scopo di lucro e si ispira alle idee di libert�, di democrazia e di giustizia sociale e morale. L' Associazione potr� assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori o di prestazioni di lavoro autonomo o di terzi in genere per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attivit� in genere. L'Associazione potr� svolgere, in via accessoria e marginale, attivit� commerciale utile al conseguimento degli scopi sociali.
L' Associazione ha per scopo la promozione, la pratica, lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di attivit� culturali. L' Associazione promuove, patrocina, partecipa ed organizza qualsiasi evento od attivit� atta a perseguire i suoi scopi societari, quali ad esempio:
  • Produrre, realizzare, diffondere, organizzare e gestire tutto quanto mira alla promozione dell'arte, in tutte le sue forme, dei propri associati;
  • assumere incarichi da Enti pubblici e privati per qualsiasi tipo di manifestazione, inerente all'oggetto dell' Associazione;
  • collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, nonch� collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti;
  • organizzare manifestazioni private e pubbliche, rassegne, concorsi ed attivit� didattiche di vario genere in campo artistico;.
  • Incentivare e diffondere la conoscenza dell'arte con pubblicazioni, organizzare corsi e mostre;
  • Promuovere e partecipare ad iniziative di studio, di ricerca, quali convegni, congressi, seminari, stages, etc;
  • Elaborare e pubblicare testi, atti e documenti, sia in forma occasionale che periodica, su materie che costituiscano o integrino lo scopo dell'Associazione.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione � illimitata.


Art. 4 - Soci

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:
Soci Fondatori: sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo
Soci Ordinari: sono quelle persone che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo e, una volta ammesse, versano la quota associativa annuale stabilita.
Soci Onorari: sono coloro che hanno contribuito concretamente alla realizzazione delle finalit� dell'Associazione e i soggetti che si siano distinti nel campo delle arti e della cultura. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto.
Soci Benemeriti: coloro che hanno conferito beni o apporti finanziari o comunque benefici economici all'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto.
Tutti i Soci Ordinari hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo. La carica di Socio decadr� qualora lo stesso non provveda al saldo della quota associativa annuale entro tre mesi dalla data di scadenza della quota. Il Socio non ha mai diritto al rimborso della quota pagata, neppure se recedente o escluso. La quota � intrasmissibile.
L'elenco dei Soci dell'Associazione � tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.


Art. 5 - Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci � libera, purch� conforme alle finalit� dell' Associazione. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci ordinari � deliberata dal Consiglio Direttivo.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, esso dovr� essere motivato.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda � accolta. L'adesione all'Associazione � a tempo indeterminato. Non sono accettate adesioni subordinate ad un termine.
L'adesione all'Associazione viene perfezionata con il versamento di una quota di ammissione determinata dal Consiglio Direttivo di anno in anno.


Art. 6 - Doveri morali

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle delibere adottate dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il Socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.


Art. 7 - Espulsione

II Consiglio Direttivo potr� deliberare l'espulsione del Socio che non rispetti lo Statuto, l'eventuale regolamento e le delibere del Consiglio Direttivo, ovvero del Socio che si renda responsabile di infrazioni disciplinari gravi o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione.


Art. 8 - Perdita della qualit� di Socio

La qualit� di Socio pu� venire meno per i seguenti motivi:
  • per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • per delibera di espulsione;
  • per morosit� nel pagamento dei contributi associativi, che si protragga per oltre tre mesi;
  • per morte.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:
  • l'Assemblea generale dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente.
  • Il segretario-tesoriere

Art. 10 - Assemblea

L' Assemblea dei Soci � il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed � composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali , ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
Essa � convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria � valida se � presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validit� prescinde dal numero dei presenti e la decisione � presa a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione la validit� prescinde dal numero dei presenti e la decisione � presa a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni prese in conformit� allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, contrari o astenuti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione � necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
Le deleghe, da conferirsi per iscritto, sono ammesse soltanto tra i Soci e con un massimo di una per Socio.
La convocazione viene fatta mediante lettera semplice e/o fax, e/o posta elettronica, e/o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.
L'Assemblea � presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
Il verbale dell'Assemblea viene depositato nella sede dell'Associazione a disposizione di tutti i Soci.


Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  • discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione annuale sull'esercizio della gestione;
  • discutere e deliberare sugli argomenti di carattere ordinario posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo;
All'Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
  • discutere e deliberare sugli argomenti di carattere straordinario posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L' Associazione � retta da un Consiglio Direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima.
II Consiglio Direttivo � formato da 3 a 5 membri, di cui 3 nominati tra i soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo deve essere composto da Soci, dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili al termine del mandato.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la met� dei consiglieri, senza formalit�.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Per la validit� delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parit� di voto, prevale il voto di chi presiede.
Il verbale di ogni riunione viene depositato nella sede dell'Associazione a disposizione di tutti i Soci.


Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Al Consiglio Direttivo spettano, in particolare, i seguenti compiti:
  • eleggere in proprio seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
  • elaborare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
  • convocare l'Assemblea;
  • predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e dare esecuzione alle delibere assembleari;
  • determinare l'ammontare della quota associativa annua;
  • deliberare sulle domande di ammissione dei Soci e le eventuali nomine a Socio Onorario o Socio Benemerito;
  • irrogare l'eventuale espulsione del Socio;
  • predisporre il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'esercizio della gestione da sottoporre all'Assemblea;
  • redigere l'eventuale regolamento interno;
  • procedere a tutti gli adempimenti concernenti eventuali rapporti di dipendenza, collaborazione e consulenza.

Art. 14 - Presidente

II Presidente � eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quattro anni ed � rieleggibile.
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonch� l'uso della firma sociale. Sovrintende all'andamento dell'Associazione, presiede l'Assemblea e convoca e presiede il Consiglio. Pu� delegare ad uno o pi� Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di suo impedimento, assenza anche momentanea o dimissioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione, senza formalit�.


Art. 15 - Il segretario-tesoriere

Il segretario-tesoriere: conserva gli atti dell'associazione, redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura le attivit� di comunicazione relative alla convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Tiene la contabilit�, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci consuntivi, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Presidente.


Art. 16 - Esercizio sociale e bilancio consuntivo

L' Associazione chiude l'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio e la relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
All'Associazione � vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonch� fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivit� istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.


Art. 17 - Patrimonio dell'Associazione

II patrimonio dell'Associazione � costituito dai proventi delle quote sociali, nonch� da ogni bene mobile ed immobile, da ogni erogazione che pervengano all'Associazione da chiunque ed a qualsiasi titolo, nonch� da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attivit� sociale.


Art. 18 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
  • dalla quota di ammissione da versarsi all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
  • dalla quota annuale da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
  • da eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilit� eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • da versamenti volontari degli Associati;
  • da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
  • da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
  • da donazioni e lasciti;
  • da contributi di imprese e privati;
  • da corrispettivi di attivit� istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
  • da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 19 - Periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione � tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.


Art. 20 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione � deliberato dall'Assemblea straordinaria.
L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, deliberer�, sentita l'autorit� preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverr� a favore di altri enti non commerciali che perseguono finalit� analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilit�, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 21. - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.


Letto, sottoscritto e approvato

BARBIERI MAURO
BARBIERI STEFANO
RONTINI ALESSANDRA


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